IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto   che   il   consiglio   comunale  di  Capaci,  eletto  nelle
consultazioni elettorali  del  29  maggio  1988,  presenta  forme  di
condizionamento di tipo mafioso evidenziate nella relazione inoltrata
dal prefetto di Palermo in data 14 maggio 1992;
  Constatato  che le pressanti forme di intimidazione, che in un'area
cosi' fortemente esposta all'azione della mafia si estrinsecano anche
con la violenza, compromettono gravemente  la  libera  determinazione
dell'organo  elettivo, determinano la deviazione dell'amministrazione
locale dai criteri di legalita' e deteriorano, conseguentemente,  sia
il  buon  andamento  dell'amministrazione  comunale  di Capaci sia il
regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;
  Constatato  che  la  permeabilita'  dell'ente  ai   condizionamenti
esterni  unita  allo  stato  di  perdurante  inefficienza dei servizi
ingenerano sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni  da
parte  dei cittadini e che determinano un elevato allarme sociale che
arreca pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica;
  Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave  inquinamento
e  deterioramento  dell'amministrazione comunale, si rende necessario
far luogo allo scioglimento  degli  organi  ordinari  del  comune  di
Capaci  per  il  ripristino  dei  principi  democratici e di liberta'
collettiva;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  31  maggio  1991,  n.  164,  come
convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221;
  Vista  la  proposta  del  Ministro dell'interno la cui relazione e'
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione  del 5 giugno 1992, alla quale e' stato debitamente invitato
il presidente della regione siciliana;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il consiglio comunale di Capaci (Palermo) e' sciolto
per la durata di diciotto mesi.